Forma giuridica

Spa, srl, srls, sas, cosa significano queste sigle? Vediamoci chiaro!

Il lavoro non si cerca, ma si crea. Stefano Micelli

Per creare un’impresa devo conoscere le caratteristiche delle varie forme giuridiche possibili e selezionare quella più idonea al mio progetto.

  • Impresa individuale
  • Impresa familiare
  • Impresa collettiva
  • Società di persone
  • Società di capitali
Impresa individuale

È la forma più elementare da adottare nel caso in cui l’impresa sia creata dal solo imprenditore. E’ anche la forma meno onerosa in quanto non occorre andare dal notaio ma è sufficiente prendere la partita Iva e iscriversi al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio.

Impresa familiare

È un’impresa individuale nella quale prestano attività continuativa di lavoro il coniuge dell’imprenditore o i suoi parenti entro il terzo grado o i suoi affini entro il secondo. L’impresa familiare non si trasforma in impresa collettiva ma rimane sempre un’impresa individuale e l’unico responsabile rispetto ai creditori è l’imprenditore individuale.

I collaboratori dell’impresa familiare partecipano agli utili dell’impresa nonché all’avviamento e agli incrementi del valore d’impresa in proporzione alla qualità e quantità del lavoro prestato.

Impresa collettiva

L’impresa collettiva nasce dal contratto di società.

Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di una attività economica al fine di dividerne gli utili o le eventuali perdite. Le motivazioni che sono alla base della costituzione della società sono quindi da ricercarsi:

  • nella possibilità di reperire un maggior volume di capitali
  • nel frazionamento dei rischi imprenditoriali tra più persone.

Le imprese collettive possono essere di due tipi: società di persone oppure società di capitali.

Società di persone

Rientrano tra le società di persone:

  • società semplice – può essere utilizzata per la gestione di attività agricole e affitti immobiliari
  • società in nome collettivo
  • società in accomandita semplice o sas.

Nelle società di persone tutti i soci rispondono illimitatamente e solidalmente per i debiti della società. Questo vuol dire che a prescindere dalla quota realmente posseduta la responsabilità del singolo socio è estesa a tutti i debiti sociali.

Fa eccezione la sas, società in accomandita semplice, dove ci sono due categorie di soci:

  • accomandatari – rispondono illimitatamente e solidalmente per i debiti della società
  • accomandanti – rischiano solo per il capitale sociale conferito.

Gli accomandatari sono i soli che possono amministrare la società mentre gli accomandati hanno il divieto di gestione in quanto il compimento di atti gestori li esporrebbe alla responsabilità personale alla stregua dei soci accomandatari.

Società di capitali

Anche qui possiamo distinguere tra diverse categorie:

  • società a responsabilità limitata – s.r.l.
  • società a responsabilità limitata semplificata – s.r.l.s.
  • società per azioni – s.p.a.
  • società in accomandita per azioni
  • società cooperative.

La Srl semplificata con capitale sociale minimo di 1 euro è stata istituita nel 2012 con lo scopo di facilitare la creazione di nuovi imprese.

La stesura dell’atto costitutivo e dello statuto va fatta su un modello standard prestabilito. L’operazione va fatta presso uno studio notarile: il costo della costituzione è molto limitato rispetto alla costituzione della srl ordinaria.

I vantaggi della SRLS finiscono qui. I costi fissi annuali da sostenere annualmente sono gli stessi della srl tradizionale:

  • Camera di Commercio
  • tassa di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali
  • marche da bollo
  • diritti di segreteria.

Bisogna poi mettere in preventivo le spese per la tenuta della contabilità che deve necessariamente essere ordinaria.

La gestione delle società di capitali a livello burocratico è molto più complicata e articolata rispetto alle società di persone, questa scelta deve quindi essere valutata attentamente considerando che sono sempre possibili la trasformazione della società di persone in società di capitali e il conferimento della ditta individuale in società.

La scelta deve essere fatta in considerazione di un aspetto fondamentale: nelle società di capitali, per i debiti della società, i soci rischiano solo il capitale sociale che hanno conferito. Inoltre è consigliabile l’adozione del modello societario nel caso esistano condizioni patrimoniali personali molto diverse tra i soci.

Società cooperative. Le cooperative sono società dotate di personalità giuridica che perseguono finalità mutualistiche, cioè rivolte soprattutto a soddisfare i bisogni degli stessi soci. Nel rapporto cooperativistico per il socio non deve esserci intento speculativo. Anche le cooperative hanno una gestione burocratica complessa e quindi piuttosto costosa; tra l’altro sono sottoposte ad una revisione biennale obbligatoria.

Le cooperative hanno comunque alcune agevolazioni di carattere fiscale anche in funzione del tipo di cooperativa (a mutualità prevalente o meno, di produzione e lavoro ecc.).

Per informazioni:
info@be-startuplazio.it

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