Proteggi la tua idea

Hai un’idea? Un prodotto nuovo? Allora devi valutare se è opportuno proteggerlo da chi potrebbe copiarlo. Le modalità sono tre:

  • brevetti
  • disegni e modelli
  • marchi.

Vediamoli nel dettaglio.

Brevetti

La Legge italiana prevede due differenti tipi di brevetto:

  • il brevetto per invenzione industriale, tramite il quale è possibile proteggere dispositivi, utensili, manufatti e procedimenti che costituiscano la soluzione nuova e originale di un problema tecnico, atta ad avere un’applicazione industriale;
  • il brevetto per modello di utilità, tramite il quale è possibile proteggere quei ritrovati atti a conferire particolare efficacia o comodità d’impiego e di applicazione a macchine o parti di esse, a strumenti, ad utensili o ad oggetti d’uso in genere.

Possono essere validamente brevettati solo quei ritrovati in grado di vantare tre particolari requisiti:

  • la novità: il ritrovato non deve essere già compreso nello stato della tecnica, dunque mai prima fabbricato, venduto, esposto in fiere e fatto oggetto di qualsiasi altro tipo di divulgazione o pubblicazione;
  • l’originalità: per una persona esperta del settore, il ritrovato non deve consistere nella soluzione ovvia di un problema tecnico, magari raggiunta sulla base di conoscenze ordinarie e di normali attività di adattamento e coordinamento delle stesse, ma deve rappresentare piuttosto il risultato di un’autentica attività inventiva capace di far progredire in maniera non scontata lo stato della tecnica;
  • l’industrialità: il ritrovato deve essere suscettibile di essere riprodotto e utilizzato in ambito industriale.

Per ottenere un brevetto occorre depositare una domanda presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (U.I.B.M).

Successivamente al deposito, la domanda viene esaminata dal medesimo U.I.B.M., il quale concede il brevetto solo dopo aver accertato che l’invenzione risulta effettivamente in possesso dei necessari requisiti di legge.

Allo stato attuale i tempi tecnici dell’ U.I.B.M. sono tali per cui occorrono mediamente tre anni, a partire dalla data di deposito, per il rilascio di un brevetto.

Disegni e Modelli

La registrazione per disegno o modello è un titolo di esclusiva avente valore legale tramite il quale possono trovare protezione i disegni e i modelli che siano nuovi e abbiano un carattere individuale, tale cioè da renderli peculiari e immediatamente riconoscibili, sulla base di un’impressione generale, rispetto alle soluzioni tipiche del relativo settore di appartenenza.

La registrazione di un disegno o di un modello conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso, laddove per “utilizzazione” di un disegno o di un modello si debbono intendere tutte quelle attività relative alla fabbricazione, all’offerta, alla commercializzazione e all’impiego dello stesso.

Esistono due differenti tipi di registrazioni per disegni e modelli:

  • singola, con la quale si può tutelare un solo disegno o un solo modello;
  • multipla, con la quale si possono contemporaneamente tutelare più modelli o più disegni, purché destinati ad essere attuati o incorporati in oggetti appartenenti alla medesima classe.

Non possono costituire oggetto di registrazione come disegni o modelli quelle caratteristiche dell’aspetto di un prodotto che sono determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso. Peraltro tra i disegni ed i modelli che abbiano un’effettiva funzione “estetica” possono essere validamente registrati solo quelli che siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla Legge, vale a dire:

  • novità: un disegno o un modello è considerato “nuovo” se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della sua domanda di registrazione;
  • individualità: un disegno o un modello è considerato in possesso di tale carattere se l’impressione generale che suscita nel “consumatore informato” differisce dall’impressione generale suscitata nel medesimo consumatore da qualsiasi altro disegno o modello che sia stato divulgato prima della presentazione della domanda di registrazione.

Per ottenere la registrazione di un disegno o di un modello occorre depositare una domanda presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (U.I.B.M.).

Successivamente al deposito, la domanda di registrazione viene esaminata dal medesimo U.I.B.M.,il quale rilascia il certificato di registrazione senza accertare che il disegno o il modello risultino effettivamente in possesso dei necessari requisiti di legge. Allo stato attuale i tempi tecnici dell’U.I.B.M. sono tali per cui occorrono mediamente tre anni, a partire dalla data di deposito, per il rilascio della registrazione di un disegno o di un modello.

Marchi

Il marchio è un titolo di esclusiva avente valore legale che serve a contraddistinguere i prodotti di una determinata impresa.

Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i nuovi segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotto o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.

Per essere registrato un marchio deve rispettare i seguenti requisiti:

  • liceità: non deve essere contrario alla morale comune e all’ordine pubblico, né tale da ingannare i consumatori sull’origine e sulla qualità del prodotto contraddistinto;
  • novità: non deve essere anticipato da un segno identico, o comunque confondibile con esso, che sia stato registrato o utilizzato da altri come marchio, come ditta o come insegna per prodotti o servizi identici o affini;
  • capacità distintiva: deve avere l’attitudine a rendere immediatamente e inequivocabilmente riconoscibile il prodotto o il servizio sul quale sia apposto rispetto agli analoghi prodotti o servizi presenti sullo stesso mercato.

Ogni marchio deve essere depositato in relazione a una o più classi merceologiche relative ai prodotti ed ai servizi che il marchio medesimo dovrà effettivamente contraddistinguere.

Il titolare di un marchio registrato anteriormente ha la prevalenza, in presenza di un eventuale conflitto, nei confronti di coloro che successivamente dovessero registrare e/o utilizzare sul mercato un marchio identico o comunque confondibile con il suo.

Per ottenere la registrazione di un marchio occorre depositare una domanda presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (U.I.B.M.), direttamente o per il tramite di una qualsiasi Camera di Commercio.

Successivamente al deposito, la domanda viene esaminata dal medesimo U.I.B.M., il quale concede la registrazione del marchio senza però verificarne l’effettiva novità rispetto a domande o registrazione di data anteriore, ma semplicemente limitandosi ad accertarne la capacità distintiva e la liceità, oltre che la regolarità delle formalità procedurali.

Per informazioni:
info@be-startuplazio.it

indietro-def