Regimi agevolati – Regime forfettario

Il regime agevolato si basa sulla determinazione forfetaria del reddito imponibile mediante l’applicazione di un coefficiente di redditività all’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta (principio di cassa).
Per effetto delle modifiche della L. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), a decorrere dal 2019, l’accesso è condizionato al rispetto del solo limite, ragguagliabile ad anno, relativo ai ricavi e compensi dell’anno precedente che viene incrementato a 65.000 euro, per tutte le attività; sono abrogati, invece, i limiti relativi alle spese per il lavoro dipendente e per i beni strumentali.

Imposizione sostitutiva
Sul reddito imponibile determinato forfetariamente si applica un’imposta sostitutiva dell’Irpef, delle addizionali regionale e comunale e dell’Irap pari al 15%.
I soggetti che iniziano l’attività possono beneficiare della riduzione al 5% dell’aliquota d’imposta per i primi 5 anni dell’attività (art. 1 co. 65 della L. 190/2014). Per usufruire dell’agevolazione:

  • il contribuente non deve aver esercitato, nei 3 anni precedenti l’inizio dell’attività, un’altra attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • l’attività da esercitare non deve costituire, in alcun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  • qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei ricavi e compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente non deve essere superiore ai limiti reddituali previsti per quell’attività sulla base della classificazione Ateco.

Cause di esclusione
Con la modifica della lett. d) del comma 57, art.1, L 190/2014, viene precluso l’accesso al regime ai soggetti che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, alle:

  • Società di persone;
  • Associazioni o imprese familiari di cui all’art. 5 del TUIR;
  • Società a responsabilità limitata (trasparenti e non) che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni e che siano controllate direttamente o indirettamente dagli stessi;
  • Associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni e che siano controllate direttamente o indirettamente dagli stessi.

Con lo scopo di evitare artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo (il novellato comma 57, lett. d-bis), art 1, L. 190/2014), non possono altresì avvalersi del regime le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

Esonero dalla tenuta delle scritture contabili
I soggetti forfetari sono esonerati, ai fini delle imposte dirette, dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, fermo restando l’obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi.

Esonero dall’applicazione degli ISA
I contribuenti che applicano il regime forfetario sono esclusi dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.

Per informazioni:
info@be-startuplazio.it

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